Ai sensi della “Legge Forestale della Toscana” 21 Marzo 2000 n.39 (Art. 70 ter.) e della Legge Quadro in materia di Incendi Boschivi del 21 Novembre 2000 n.353 (Art. 10), i Comuni devono provvedere ad istituire ed mantenere aggiornato il “Catasto dei soprassuoli boschivi percorsi dal fuoco”.
La procedura prevede, all’inizio di ogni anno, la pubblicazione degli elenchi provvisori dei terreni interessati da incendio, sui quali, una volta approvati gli elenchi definitivi, varranno imposti i divieti e le limitazioni di utilizzo ai sensi di legge.
Il tempo utile per la presentazione delle osservazioni è di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune degli elenchi provvisori, decorsi i quali il Comune valuta le osservazioni presentate e approva, entro i successivi 60 giorni, gli elenchi definitivi.
Presso il Servizio Protezione Civile è possibile visionare le cartografie relative alle singole perimetrazioni dei terreni interessati da incendio.
Il Catasto attualmente in vigore (aggiornato al 31/12/2022) è stato approvato con Determina Dirigenziale n. 822 del 14/07/2023.
DIVIETI E PRESCRIZIONI
Il Catasto, in conformità alla normativa vigente, definisce le aree in cui sono applicati i divieti e le prescrizioni di cui all’art. 76, commi 4, 5, e 7 della L.R. 39/2000, di seguito riportati.
Nei boschi percorsi da incendi è vietato:
a) per 10 anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;
b) per 5 anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all'articolo 70 bis comma 2 del regolamento forestale.
Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro 50 metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:
a) per un periodo di 15 anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
b) per un periodo di 20 anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.
Sia nei boschi percorsi dal fuoco, che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, sono vietate, per 5 anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziare pubbliche, salvo specifica autorizzazione [... ].
ANNO 2022
- D.D. n. 822 del 14/07/2023
- Relazione tecnica
- Allegato 1 – Schede incendi
- Allegato 2 – Catasto incendi
- Allegato 3 – Elaborati cartografici
A chi rivolgersi:
Arch. Giacomo Falciani
Settore LL.PP. - Istruttore Direttivo
tel. 0565/63303
gfalciani@comune.piombino.li.it