Daspo Urbano

Articolo 10 bis Regolamento Polizia Locale– Aree da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'art. 9 del D.L 14/2017 coordinato con
la legge di conversione n° 48/2017


Nelle aree del centro storico, nelle aree interessate da consistenti flussi turistici, nelle aree di interesse paesaggistico culturale, comprese tra Piazza Bovio, Piazzale di Alaggio, Piazza Cittadella, Via L. Da Vinci, Via Galilei, Via Lombroso, Piazza Gramsci, Piazza Niccolini, Via G. Bruno e Via del Popolo, oltre a quelle su cui insistono fermate autobus, stazioni ferroviarie e marittime, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture e dei monumenti ivi presenti, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di detti spazi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 300,00. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

In dette aree trova applicazione quanto disposto dagli artt. 9 e 10 della legge n° 48/2017

Documentazione
Regolamento di Polizia Locale
Delibera di G.C.n.86/2018 Modifiche e integrazione Regolamento Polizia Locale